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Nei controlli l’e-fattura deve essere ancora stampata

Manca il decreto sulla Pec

nelle attività ispettive

Poiché ormai è utilizzata nei rapporti con la Pa e segnatamente con l’agenzia delle Entrate la firma elettronica e l’invio delle comunicazioni tramite Pec, è possibile prevedere:

a) l’invio all’interessato del verbale di verifica tramite Pec e la sua sottoscrizione con firma digitale:

b) l’invio all’interessato del pvc tramite Pec e la sua sottoscrizione con firma digitale?

In base all’articolo 2, comma 6-bis, del Dlgs 82/05 (cosiddetto “Codice dell’amministrazione digitale”), le disposizioni concernenti la digitalizzazione degli atti della pubblica amministrazione si applicano “alle attività e alle funzioni ispettive e di controllo fiscale” con le modalità previste da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze, che a oggi, tuttavia, non è stato ancora emanato.

Nelle more, continuano a trovare applicazione le disposizioni che prevedono la possibilità di notificare alcuni atti dell’istruttoria tributaria (per esempio gli inviti e le richieste regolamentate dall’articolo 32 del Dpr 600/73) mediante posta elettronica certificata (si veda l’articolo 149-bis del Codice di procedura civile e articolo 60 del Dpr 600/73).

Tuttavia, i processi verbali di verifica e di constatazione non sono soggetti a “notifica” ai sensi del codice di procedura civile, bensì a “rilascio” secondo l’articolo 12, comma 7, della legge 212/00. D’altra parte, tale modalità è funzionale a porre il contribuente nella condizione di partecipare, attivamente e personalmente, alle attività istruttorie e, se del caso, di presentare osservazioni in base al comma 4 del richiamato articolo 12. Pertanto, ferma restando l’indubbia semplificazione che deriverà dalla piena digitalizzazione di tutti gli atti relativi alle attività ispettive di natura fiscale, sarà importante che il decreto attuativo del comma 6-bis dell’articolo 2 del Dlgs 82/05 salvaguardi la piena ed effettiva interazione tra l’Organo di controllo e il contribuente sia nel corso della verifica sia nella sua fase conclusiva.

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E- fatture, ancora da stampare in attesa

del Garante privacy

In caso di verifica fiscale nei confronti di contribuenti obbligati alla fatturazione elettronica le unità operative possono acquisire i dati dallo Sdi direttamente o tramite l’agenzia delle Entrate e non chiedere la copia cartacea al contribuente che non ha particolare valore?

Ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 124/19, i file Xml delle fatture elettroniche acquisiti al Sistema di interscambio sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi e possono essere utilizzati dall’agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza, tra l’altro, per le attività di analisi del rischio e di controllo a carattere fiscale.

Nelle more di definire, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, le misure di sicurezza poste a tutela dei diritti e delle libertà dei contribuenti interessati, così come prescritto dalla norma, si ritiene che l’obbligo di esibizione delle fatture elettroniche emesse in via generalizzata dal 1° gennaio 2019 possa essere assolto con le modalità previste dall’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2014, a mente del quale il documento informatico rilevante ai fini tributari è reso disponibile, a richiesta degli organi di controllo, su supporto cartaceo o informatico, presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture contabili.

Resta ferma, naturalmente, la necessità per i verificatori di ottemperare al disposto dell’articolo 12, comma 1, della legge 212/00 (Statuto dei diritti del contribuente) e, quindi, di procedere all’acquisizione delle fatture con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività del contribuente e alle sue relazioni commerciali o professionali.

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Regolarizzare la dichiarazione fraudolenta non ha ricadute per l’emittente della fattura



In caso di ravvedimento di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture prima dell’attività di controllo per conseguire la non punibilità non si rischia di denunciare indirettamente l’emittente delle fatture?

L’articolo 39, comma 1, lettera q-bis) del decreto legge 124/19 ha integrato l’articolo 13, comma 2, del Dlgs 74/00 estendendo la causa di non punibilità ivi prevista ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti false e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

In particolare, la non punibilità per i reati di cui agli articoli 2 e 3 del Dlgs 74/00 opera allorché i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono estinti con l’integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso, sempreché la regolarizzazione intervenga prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

In concreto, per accedere all’effetto premiale, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa, emendata degli elementi fraudolenti, e versare gli importi dovuti, comprensivi di imposte, interessi e sanzioni. Tuttavia, l’interessato non è tenuto a dichiarare in modo puntuale i motivi per cui ha inteso rettificare in aumento il proprio reddito.

Quindi, in base alle notizie rese disponibili, in prima battuta, all’Amministrazione finanziaria, la dichiarazione integrativa non ha ricadute dirette e immediate nei confronti dell’emittente delle fatture, permanendo in capo agli organi di controllo l’onere di dimostrare la responsabilità penale di quest’ultimo, per violazione dell’articolo 8 del Dlgs 74/00.

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Confisca per sproporzione, si guarda

al legale rapppresentante

In ipotesi di delitto tributario (ad esempio, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo false fatture) ascrivibile al rappresentante legale di una Spa/srl la verifica della sproporzione delle attività economiche e patrimoniali possedute rispetto a quanto dichiarato che potrebbe legittimare il sequestro per sproporzione, verrà fatta con riferimento alla persona fisica, alla società di capitali o anche in modo incrociato (redditi dell’uno rispetto alla disponibilità dell’altro)?

La confisca per sproporzione prevista dall’articolo 240-bis del codice penale è una misura di sicurezza patrimoniale applicabile in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento per uno dei reati tassativamente individuati dal legislatore.

Tra questi reati, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 39, comma 1, del decreto legge 124/19, che ha aggiunto l’articolo 12-ter al Dlgs 74/00, figurano anche i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, con riferimento alle condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore della legge di conversione (25 dicembre 2019) e a condizione che vengano superate specifiche soglie di evasione. In presenza di un reato tributario imputato al legale rappresentante di una società, la verifica del requisito della sproporzione va operata esclusivamente sul legale rappresentante in quanto, come accade per la sanzione penale principale prevista per le singole fattispecie delittuose, anche la misura ablatoria in questione colpisce sempre e soltanto l’autore del reato e non anche l’ente di appartenenza.

Ne consegue che, in caso di accertato squilibrio economico-reddituale tra i beni facenti parte del patrimonio personale del legale rappresentante (soggetto condannato) e le sue disponibilità ufficiali, la confisca potrà riguardare solo beni facenti parte del patrimonio personale della persona fisica e non anche dell’ente. Ai fini della sussistenza del requisito della sproporzione, dovranno essere censiti e quantificati tutti gli investimenti posti in essere dal soggetto in un arco temporale ragionevolmente prossimo alla data di commissione del reato, comprese le eventuali somme versate nella società a titolo di capitale di rischio, che, sul piano patrimoniale, corrispondono alla titolarità di una partecipazione all’interno della società stessa sotto forma, a seconda dei casi, di quote o azioni.

Queste sono le disposizioni di carattere generale.

È chiaro che la loro applicazione dovrà tenere conto delle circostanze concrete e, soprattutto, delle reali caratteristiche del soggetto societario. In presenza di enti che costituiscono costruzioni giuridiche artificiose e strutture interposte nella titolarità di beni, l’accertamento della sproporzione dovrà essere effettuato in capo all’autore del reato fiscale tenendo conto sia del suo patrimonio personale, sia di quello intestato fittiziamente all’ente.

NORME E TRIBUTI31 GENNAIO 2020Il Sole 24 Ore

La fattura è alternativa allo scontrino elettronico


Il documento. L’esercente può inviare allo Sdi la fattura immediataentro 12 giorni ma è opportuno rilasciare al cliente una ricevutaLa fattura è alternativa allo scontrino elettronico

Tempi supplementari per l’esterometro di novembre 2019 che può essere presentato senza sanzioni entro il 31 gennaio 2020. Viene confermata la perfetta alternatività tra scontrino elettronico e fattura, consentendo ai commercianti e ai fornitori di servizi a domicilio (quali idraulici e parrucchieri) di utilizzare la fattura immediata (per giunta semplificata) per certificare i corrispettivi in luogo della memorizzazione e di invio tramite registratore telematico. L’invio della fattura immediata entro 12 giorni non obbliga l’esercente al rilascio della stessa al momento della consegna del bene o del completamento del servizio.

Questi sono tre importanti chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020 che sciolgono dubbi e perplessità che negli ultimi mesi erano stati sollevati da contribuenti ed esperti fiscali.

Esterometro

L’articolo 16, comma 1-bis, del Dl 124/2019, come modificato dalla legge di conversione 157/2019 ha semplificato l’adempimento dell’esterometro modificandone la periodicità di presentazione da mensile a trimestrale. In particolare, mentre prima la comunicazione relativa a tutte le operazioni attive e passive, ad esclusione delle operazioni da e verso l’estero documentate con bolletta doganale, realizzate con soggetti non residenti, non stabiliti ancorché identificati ai fini Iva in Italia doveva essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo all’emissione o ricezione della fattura, adesso l’esterometro va inviato al fisco entro il mese successivo al trimestre. Quello che non risultava chiaro è se tale modifica potesse ricomprendere anche la comunicazione relativa al mese di novembre 2019.

L’agenzia delle Entrate chiarisce che, essendo la legge di conversione entrata in vigore il 25 dicembre 2019, la stessa si applica a tutti gli adempimenti non ancora scaduti alla predetta data. Da ciò discende che oggi (31 gennaio 2020) è l’ultimo giorno per presentare l’esterometro non solo relativo a dicembre, ma anche relativo a novembre 2019. In altre parole, i ritardatari di novembre non pagano sanzioni anche se presentano il modello oggi.

Alternatività fattura e scontrino

Le modalità di certificazione dei corrispettivi per tutti gli operatori di cui all’articolo 22 del Dpr 633/72 (vale a dire i commercianti al minuto, ma anche i prestatori a domicilio) deve essere documentato con la memorizzazione e l’invio telematico dei dati secondo le modalità fissate dall’articolo 2 del Dlgs 127/2015. Questa modalità, però, può essere alternativamente soddisfatta attraverso l’emissione di una fattura (a dire il vero il sistema Iva riconosce la fattura quale documento principe per certificare ogni operazione soggetta ad Iva). Questo principio, definitivamente chiarito dall’agenzia delle Entrate, comporta come conseguenza che il contribuente (nella richiesta si faceva riferimento espressamente a parrucchiere e idraulico) può liberamente scegliere se certificare il corrispettivo con memorizzazione e invio con registratore telematico ovvero con emissione della fattura. La specifica conseguenza ha un particolare effetto di semplificazione per tutti coloro che effettuano prestazioni a domicilio e comporta anche, per i forfettari, la possibilità di continuare a emettere, in luogo dello scontrino e della ricevuta fiscale la fattura (addirittura cartacea). Inoltre, tale fattura può essere emessa fino a 400 euro in modo semplificato.

«Immediata» entro 12 giorni

Un ulteriore importante chiarimento riguarda gli obblighi che l’esercente al dettaglio ha quando consegna dei beni al cliente ovvero quando completa una prestazione in negozio e decide di certificare l’operazione con fattura immediata. L’Agenzia chiarisce che in questo caso l’esercente non deve rilasciare il documento commerciale, e può predisporre ed inviare al SdI la fattura entro i 12 giorni successivi. Quindi e questo ha un rilievo anche per i controlli che può effettuare l’amministrazione finanziaria fuori dagli esercizi commerciali in cui sia il cliente che il negoziante potrebbero essere sprovvisti di alcun documento. In effetti, quello che si consiglia al commerciante anche in una logica di tutela commerciale è di rilasciare sempre un documento al cliente che esce dal negozio anche una semplice ricevuta cartacea.

NORME E TRIBUTI31 GENNAIO 2020Il Sole 24 Ore

Benedetto Santacroce

ADEMPIMENTIE-fattura, in arrivo l’xml evoluto

Il Sole 24 Ore
ADEMPIMENTIE-fattura, in arrivo l’xml evoluto per agevolare la precompilata IvaIl decreto atteso per fine mese: format obbligatorio da luglioSpacchettati i codici N3 (operazioni non imponibili) e N6 (inversioni contabili)

Evoluzione del tracciato xml della e-fattura con aggiunta di nuove tipologie di documento; incremento degli specifici codici natura con maggiore dettaglio degli stessi; introduzione di nuove tipologie di ritenute: queste le principali novità presentate nel corso dell’incontro del Forum italiano sulla fatturazione elettronica tenutosi ieri, completate dall’aumento sino a otto cifre della lunghezza del numero dei decimali per sconti e maggiorazioni, e dalla non obbligatorietà dell’indicazione dell’importo del bollo, eventualmente dovuto sulle fatture, in quanto di ammontare sempre pari a 2 euro. Nello specifico, la pubblicazione del tracciato evoluto dovrebbe avvenire con provvedimento direttoriale da adottarsi probabilmente entro la fine di gennaio, con possibilità di iniziare a utilizzare facoltativamente i nuovi codici natura e le tipologie di documento dal 1° aprile 2020: in altri termini, il Sistema di interscambio continuerà a considerare validamente formate e trasmesse, con retrocompatibilità garantita dallo stesso SdI, le e-fatture che presentino ancora i codici natura generici N3 ed N6.

Dal 1° luglio 2020 SdI procederà invece allo scarto dei file che non dovessero presentare i codici natura N3 ed N6 in dettaglio. Al riguardo si segnala come nel corso del forum sia stata formulata la richiesta di una proroga di avvio di tale regola con decorrenza dell’obbligatorietà di utilizzo dal periodo di imposta 2021.

Tipo documento

Ai codici sinora utilizzati per l’identificazione della tipologia di documento trasmesso al SdI, se ne aggiungono altri ai fini della corretta contabilizzazione degli stessi e della redazione della dichiarazione precompilata Iva. Si tratta comunque di codici ad utilizzo non obbligatorio: avvalersene permette tuttavia, al di là di una più semplice rendicontazione nei sistemi gestionali, di evitare ad esempio di inviare l’esterometro per le fatture passive estere da integrare. Più nello specifico, i nuovi codici TD13 e TD14 saranno utilizzabili per inviare a SdI i documenti di integrazione delle fatture nelle ipotesi di reverse charge intraUe ed interno. Con il TD15 ed il TD16 si potranno trasmettere le autofatture per autoconsumo e quelle per cessioni gratuite, mentre con i codici TD17 e TD18 si individueranno i documenti con cui si certifica l’estrazione dei beni da un deposito Iva con o senza versamento dell’imposta. Infine con il TD19 si comunicheranno le cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni ai sensi dell’articolo 20 del Dpr 633 del 1972.

Codice natura

L’utilizzo delle nuove codifiche permetterà di rappresentare del tracciato xml le casistiche di esenzione o non imponibilità, ad oggi non dettagliate, da utilizzare in contabilità per la successiva redazione delle dichiarazioni compresa la precompilata Iva. L’evoluzione ha interessato il codice natura N3, che individua le operazioni non imponibili, ed il codice N6 per le inversioni contabili. Dal 1° luglio 2020, salvo proroghe – e in via sperimentale e volontaria dal 1° aprile 2020 – non potranno più essere inseriti tali codici generici ma occorrerà utilizzare quelli in dettaglio che vanno da N3.1. a N3.6 individuando, ad esempio, puntualmente le operazioni non imponibili derivanti da esportazioni o da cessioni intracomunitarie o verso San Marino. Analogamente il codice N6 dovrà essere dettagliato da N6.1 a N6.8 con sottocodici legati alle tipologie di operazioni soggette a inversione contabile quali le cessioni di rottami, di telefoni cellulari, le operazioni nel settore energetico.

Ritenute

Sono stati infine aggiunte nuove tipologie di ritenuta, con possibile ripetitività del blocco, quale il contributo Enasarco e quello Inps la cui gestione contabile è assimilabile, appunto, a quella delle ritenute, in questo modo superando di fatto i precedenti chiarimenti resi con Faq dalle Entrate.

La fatturazione elettronica vola oltre quota 2 miliardi

17 GENNAIO 2020 da Il Sole 24 Ore

La fatturazione elettronica vola oltre quota 2 miliardiSogei presenta il nuovo logo e fa il punto su numeri e progetti della Pa digitaleGià oltre 100mila depositi per il processo tributario telematico

ROMA

Il contatore della fatturazione elettronica ha superato i due miliardi di documenti gestiti. L’ultimo aggiornamento su uno strumento che ha debuttato fra le polemiche ma si è presto rilevato un pilastro irrinunciabile per i conti pubblici conta 2.065.834.726 documenti gestiti, avvicinando probabilmente quota 2 miliardi anche dal punto di vista del maggior gettito: le ultime stime parlavano di 1,8 miliardi di entrate aggiuntive dell’Iva, ma risalgono a novembre e non considerano quindi la parte finale dell’anno.

Le cifre sono arrivate nel corso della visita istituzionale del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al quartier generale di Sogei, la piattaforma digitale dell’amministrazione finanziaria che ieri ha presentato la sua nuova brand identity. E offrono più di uno spunto oggi mentre una nuova discussione circonda l’avvio dello scontrino elettronico obbligatorio. Mentre in Italia le polemiche su questo filone di innovazione non si placano, cresce l’attenzione in Europa per l’e-fattura che, ad oggi, è un unicum. Ma potrebbe non esserlo più nei prossimi mesi, dal momento che nel corso dell’ultimo anno una delegazione tedesca guidata dal ministro dell’Economia, Peter Altmaier, è venuta a studiarla e un interesse specifico è stato mostrato da altri Paesi come la Repubblica Ceca e la Bulgaria.

Il matrimonio fra tecnologia e lotta all’evasione resta al centro delle strategie del governo. «Digitalizzazione, spending review, semplificazione e lotta all’evasione sono strettamente collegate fra loro, e Sogei dovrà avere un ruolo centrale nel loro sviluppo» spiega il ministro. «Oggi siamo l’execution del piano di trasformazione digitale della Pubblica amministrazione – sostiene l’ad di Sogei Andrea Quacivi – per migliorare i servizi erogati a cittadini, professionisti e imprese, cioè al sistema Italia».

Anche perché dalla società tecnologica del Tesoro passa ormai l’intera vita digitale degli italiani, non solo nella loro veste di contribuenti. I server ospitati nei 174mila metri quadrati del campus Sogei gestiscono infatti tutti i rapporti telematici fra i cittadini e la pubblica amministrazione. Sono gestiti lì, per esempio, i 21,2 milioni di 730 precompilati inviati direttamente dai contribuenti (3,1 milioni) oppure tramite i centri di assistenza fiscale e gli altri intermediari (18,1 milioni). Della prossima tappa si occuperà l’ultimo arrivato nella dotazione tecnologica del campus: il server che sarà chiamato a gestire la lotteria degli scontrini, la cui infrastruttura telematica è stata ultimata a dicembre prima che il decreto fiscale intervenisse a prorogarne l’avvio al 1° luglio. «Dalla lotteria – sottolinea Gualtieri – potrà arrivare un contributo non banale nella lotta all’evasione». Ma i contribuenti entrano in Sogei anche quando litigano con il Fisco. Lo fanno grazie al processo tributario telematico, che è appena partito ma fa già registrare più di 100mila depositi.

Tutte queste informazioni rappresentano strumenti di lavoro per la Guardia di Finanza guidata dal comandante generale Giuseppe Zafarana (anche lui ieri in Sogei), chiamata anche dalla manovra e dal decreto fiscale a un’azione straordinaria per il contrasto alle frodi. Manovra e decreto, del resto, reclutano di nuovo anche Sogei, con 46 interventi che chiedono alla società questo o quell’intervento.

Ma non sono solo i contribuenti a occupare l’agenda di Sogei. La spending review citata dal ministro si sostanzia per esempio nel monitoraggio della spesa sanitaria, che fin qui ha portato nei computer di Sogei 778 milioni di ricette elettroniche. Oppure nella gestione del personale, che poggia su 24,2 milioni di certificati di malattia gestiti ogni anno o sui 2 milioni di cedolini del pubblico impiego. Nei computer del campus entra poi la passione degli italiani per il gioco: sono 65.155 gli operatori registrati, 350mila gli eventi sportivi (ippici e non solo) gestiti per un totale di transazioni che supera i 10 miliardi all’anno. Ma la caccia alla fortuna si rivolge anche al gioco online, con 7,3 milioni di conti aperti dagli italiani.

Per i prossimi anni la scommesse si chiama «cloud di Stato», per riunire tutti i dati sensibili e strategici del cittadino. In gioco ci sono anche i 9,2 miliardi in sette anni del programma dell’Europa digitale: e per ottenerli, ed evitare che prendano altre direzioni, servono progetti competitivi.

Regime forfettario, ecco le novità della Manovra 2020

: 10mila partite Iva a rischio chiusura

Sarà più difficile godere della tassazione agevolata al 15%. Il tetto infatti resta quello dei 65mila euro ma con forti limitazioni. Molti saranno costretti a gettare la spugna o passare al regime ordinario

Bilancio 2020, sarà più difficile godere della tassazione agevolata al 15%. Il tetto infatti resta lo stesso ma con importanti limitazioni. Si stabilisce infatti che la base per applicare il regime forfettario resta quella dei ricavi o compensi fino a 65mila euro, diventa tuttavia indispensabile che non si siano sostenute spese sopra i 20mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori. Un cambiamento rispetto alla misura del 2019 che non conteneva limiti a tali spese.

Un altro paletto riguarda la possibilità di cumulare il regime forfettario con il lavoro dipendente. Il forfettario, infatti, è ora escluso per chi ha percepito redditi da lavoro dipendente nell’anno precedente al di sopra di 30mila euro annui.

Per chiarire meglio quindi, nel 2019 tale regime si applicava al di sotto dei 65mila euro. Adesso si applica ai ricavi entro i 65mila euro, ma le spese per collaboratori devono essere sotto i 20mila euro e il reddito da lavoro deve stare entro i 30 mila.

Forfettari con fatturazione elettronica

Una novità riguarda inoltre i “forfettari” che applicano la fatturazione elettronica. In questo caso il termine di decadenza per gli avvisi i di accertamento è ridotto di un anno. Si passa dunque da cinque a quattro anni.

Credito d’imposta

E ancora. In base alle norme di Industria 4.0, il super e l’iper-ammortamento applicati negli anni scorsi in relazione a macchinari, hardware e software acquistati, vengono sostituiti da un credito d’imposta utilizzabile dalle Partite IVA, indipendentemente dal regime fiscale che si adotta. Significa, in pratica, che anche i forfettari possono applicare il nuova credito d’imposta.

Rischio chiusura

La nuova disciplina rischia in ogni caso di avere conseguenze pesanti. Si teme a questo proposito che le nuove previsioni della Legge di Bilancio 2020 possano comportare la chiusura di molte partite Iva. E a rischiare di gettare la spugna sarebbero in circa 10mila, in base a quanto scrive il sito NotizieOra.it. Ovviamente l’alternativa rimane quella di passare al regime ordinario. Si parla di persone che nel 2019 hanno avviato un’attività in regime forfettario con Partita Iva.  

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Per i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto (vendita on line di beni materiali con spedizione della merce tramite vettore o spedizioniere) si è esonerati dall’obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 ha individuato le operazioni esonerate dall’obbligo dell’invio telematico, includendo, tra queste, quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto, la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza (risoluzione n. 274/2009), per le quali l’art. 2 del Dpr n. 696/1996 ha previsto l’esonero da qualunque obbligo di certificazione (ricevuta o scontrino fiscale), salvo quello di emissione della fattura, se richiesta dal cliente.

Partite Iva e flat tax nel mirino del Fisco Ecco i nuovi controlli


Attenzione puntata sui crediti ricerca e sviluppo e sul bonus degli 80 euro
Gli elenchi per i controlli con i dati di e-fattura, esterometro e corrispettivi
Le indicazioni delle Entrate per il 2020: obiettivo base di recupero a 13 miliardi
Il Fisco mette sotto esame le partite Iva. Dopo il boom di adesioni al regime forfettario che è seguito alla legge di Bilancio 2019, che ha uniformato e aumentato il limite di ricavi o compensi a 65mila euro arriva il monitoraggio per verificare l’esistenza di finti forfettari. Attenzione anche alle partite Iva nel regime dei vecchi minimi. Questo è quanto prevedono le linee guida per la programmazione 2020 delle Entrate, che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare.

Fari puntati anche sulle imprese che utilizzano i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo e che applicano il bonus Renzi. Come pure su enti non commerciali e Onlus. Tra gli obiettivi 2020 della lotta all’evasione il recupero di almeno 13 miliardi. Previste analisi di rischio sugli Isa incrociando altri dati come i contributi previdenziali e i dati raccolti con lo spesometro. Per selezionare le posizioni da controllare verranno poi utilizzati dati che provengono da fatturazione elettronica, esterometro e scontrini online.

Attività spettacolo: esonero corrispettivi

Attività di spettacolo esonerate dall’invio telematico dei corrispettiviL’obbligo è già soddisfatto dalla trasmissione degli stessi dati alla SiaeLe informazioni vengono poi messe a disposizione dell’anagrafe tributaria.

L’attività è esonerata dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi nonostante non si tratti di attività espressamente escluse da tale adempimento secondo il decreto ministeriale del 10 maggio 2019. Tuttavia, l’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi permane per le attività accessorie diverse dai biglietti di ingresso, le quali ad oggi sono già documentate con scontrino o ricevuta fiscale.

Soluzioni software per i corrispettivi telematici

Avrebbe molti vantaggi per le aziende una soluzione solo software per la memorizzazione e invio dei dati degli scontrini elettronici. Laddove invece finora sono previsti solo registratori telematici fisici. L’ipotesi allo studio di Governo e aziende del settore

Una recente interrogazione parlamentare in Commissione Finanze ha posto il problema se possano esistere soluzioni software, alternative all’acquisizione di sistemi RT (registratori telematici), per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri telematici (scontrini elettronici) all’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza alla normativa e in vista delle prossime scadenze.

Al momento sappiamo invece che sono previsti di norma solo registratori telematici standard, fisici.

Il Governo, nella persona del sottosegretario Pier Paolo Baretta, ha confermato che l’Agenzia delle Entrate ha già attivato tavoli con gli operatori del settore per individuare soluzioni software che “consentano, da un lato, di offrire più possibilità agli esercenti” e dall’altro di “garantire l’Amministrazione relativamente alla memorizzazione, sicurezza e inalterabilità dei dati con gli stessi livelli di garanzia offerti dai registratori telematici”.