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Fatturazione elettronica: termini di decorrenza dell’e-fattura

La fattura elettronica, per avere valenza fiscale deve rispettare precise caratteristiche capaci di garantire al documento fiscale inalterabilità e integrità nel tempo. In particolare il file XML (eXtensible Markup Language), generato secondo le specifiche fornite dall’Agenzia delle Entrate (il tracciato è stato recentemente aggiornato alla versione 1.6.1), deve essere trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI), incaricato di recapitarlo al destinatario.

Il file dell’e-fattura può essere predisposto mediante i sistemi informatici (procedura web, app e software) messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, o mediante software propri, o ancora mediante procedure web, software o applicazioni mobile messi a disposizione da parte di un intermediario.

Dal momento che la fattura viene consegnata da SdI, la PA che la riceve ha circa due settimane di tempo per restituire una risposta (notifica di cessionario/committente) di accettazione o rifiuto.

In pratica il sistema lascia alla PA questo margine di tempo per controllare la regolarità formale della fattura (oggetto della fattura, importi, presenza di CIG e CUP, indicazione della corretta aliquota IVA, indicazione dell’eventuale split payment, ecc.). Nei casi in cui la PA non intraprenda alcuna delle due azioni (accettazione o rifiuto), lo SdI invia una notifica di decorrenza termini di consegna.

La scadenza del termine di decorrenza di 15 giorni deve essere quindi intesa come un modo per consentire al fornitore di prestazioni, beni e servizi di procedere agli adempimenti fiscali, senza alcuna valenza sostanziale in merito all’accettazione della fattura il cui controllo da parte del cliente potrebbe non essere ancora avvenuto.

In parole povere: la fattura può ancora essere contestata.

E-fattura, le nuove specifiche non fugano i dubbi sui termini Tempistiche

Il Sole 24 Ore lunedì04 gennaio 2021

Dal 1° gennaio sono diventate obbligatorie le nuove specifiche tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche mediante SdI. Tuttavia, per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre, ma che sono trasmesse al SdI nel mese di gennaio (ad esempio le fatture immediate e differite), è ancora possibile usare le vecchie specifiche tecniche.

Ad ogni modo, al di là di questi particolari aspetti per gestire il periodo di transizione, è opportuno fare alcune riflessioni su quando devono essere inviati i documenti elettronici che permettono ai cessionari/committenti di assolvere l’imposta, quando il cedente/prestatore non è in grado di farlo, perché ad esempio:

è un non residente;

la fattura emessa dal cedente/prestatore, in regime di reverse charge, senza applicazione dell’imposta ed il cessionario/committente, quale debitore, deve integrare la fattura con l’Iva, mediante il meccanismo dell’inversione contabile.

In effetti, per alcune di queste operazioni si pone il problema dei termini con cui i documenti predisposti elettronicamente devono essere trasmessi al SdI, posto che non è sempre possibile individuare delle norme di riferimento.

1 Peraltro, si segnala come nella «Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro», l’agenzia delle Entrate nella consapevolezza di imputare i contenuti dei documenti elettronici nelle liquidazioni periodiche Iva dispone, in modo molto sfumato, sul termine di trasmissione “consigliando” (così si esprime) di effettuarla entro la fine del mese nel caso in cui il cessionario committente volesse avvalersi dei registri Iva precompilati.

Evidentemente questo “consiglio”, ancorché autorevole, non può costituire un termine perentorio, ma si dovranno fare altre considerazioni e trovare altri riferimenti.

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Ad esempio, per gli acquisti presso soggetti passivi di altri Stati membri Ue, l’articolo 47 del Dl 331/1993 si limita a disporre che le fatture relative agli acquisti intracomunitari «sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese a quello successivo di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all’art. 23». Queste modalità valgono anche per le prestazioni realizzate da operatori di altro Stato Ue in favore di operatori nazionali per lo specifico richiamo all’articolo 47 da parte dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.

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In mancanza di una specifica disposizione, da cui possa essere rilevato il termine per l’emissione del documento con cui assolvere l’imposta, si ritiene corretto agganciare la trasmissione al SdI del documento elettronico, al termine ultimo stabilito per annotare la fattura comunitaria nel registro delle fatture emesse (articolo 23, Dpr 633/1972). Non è ipotizzabile, infatti, che un documento sia annotato in un registro senza che prima sia trasmesso. In sostanza, ogni qual volta il cessionario/committente intende fare transitare per il SdI delle operazioni passive per l’acquisto di beni e servizi, presso soggetti passivi dell’Unione europea, dovrà trasmettere il documento elettronico al Sdi entro il termine ultimo previsto per l’annotazione sul registro.

Questo modo di operare si ritiene applicabile a tutte le altre ipotesi per le quali il soggetto passivo stabilito non deve emettere alcun documento, ma deve integrare quello ricevuto. Ad esempio, ciò avviene nelle operazioni rientranti nel perimetro del cosiddetto «reverse charge interno» (commi 5 e 6, articolo 17, Dpr 633/1972). Si pensi, tra l’altro, alle fatture emesse dalle imprese del settore edile o da quelle che operano nel settore dell’oro.

Anche in queste fattispecie, non essendo indicato uno specifico termine di emissione, quello di trasmissione dovrebbe agganciarsi all’annotazione nel registro (articolo 23, richiamato dal comma 5 dell’articolo 17), vale a dire «entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese».

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Sicuramente è più semplice gestire le cosiddette “autofatture”, poiché in questo caso il legislatore stabilisce un termine di emissione a cui è agevole agganciare il termine di trasmissione al SdI del documento elettronico. Ad esempio, ogni qualvolta il cedente/prestatore è un soggetto passivo non stabilito in un Paese Ue, il cessionario/committente deve assolvere l’imposta emettendo l’autofattura entro «il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione» (articolo 21, comma 4, lettera b), del Dpr 633). Pertanto, se vorrà fare transitare l’operazione tramite SdI, dovrà trasmettere un documento elettronico entro lo stesso termine. Tra l’altro, in questo modo sarà possibile evitare la compilazione del cosiddetto esterometro, dove sono annotate le operazioni transfrontaliere.

Come è possibile rilevare da questa limitata esposizione, in cui il cessionario/committente deve integrare o predisporre una fattura ex novo, i termini di emissione sono spesso simili (ma non identici), sicché è necessario prestare la massima attenzione per evitare di trasmettere documenti e fatture elettroniche tardivamente.

A rischio la detrazione Iva se si applica l’aliquota errata

La Cassazione boccia lo sgravio se l’operazione è non imponibile o esenteMa l’interpretazione (accolta dalla Gdf) del Dlgs 471/1997 appare troppo restrittiva

Risulta molto penalizzante per le imprese e incoerente con il dettato normativo la recente posizione espressa dalla Corte di cassazione (sentenza 24289/2020), accolta dalla guardia di Finanza (a modifica della propria precedente circolare 114153 del 13 aprile 2018), secondo cui il cessionario/committente non può portare in detrazione l’imposta erroneamente applicata e assolta dal cedente/prestatore nei casi diversi da quelli in cui, per una operazione imponibile, sia stata applicata un’aliquota maggiore rispetto a quella dovuta.

Nell’articolo 6, sesto comma, del Dlgs 471/1997 si prevede che:

chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta;

se però il cedente o prestatore per errore, e al di fuori di un contesto di frode, applica e assolve l’imposta in misura superiore a quella effettiva, il cessionario committente potrà portare in detrazione la maggiore imposta, sempre se inerente e oggettivamente detraibile, e sarà punito con una sanzione amministrativa ridotta compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

Tale possibilità è stata introdotta dalla legge di stabilità del 2018 (legge 205/2017) e risulta applicabile anche per i casi verificatisi prima del 1° gennaio 2018 (in tal senso articolo 6, comma 3-bis del Dl 34/2019).

Pasquale Murgo

Sole24ore del 04/01/2021

Nuova guida Fattura Elettronica

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, AGGIORNATA AL  18.12.2020, la Guida sulla Fatturazione Elettronica.

Potete scaricarla qui

NUOVO TRACCIATO XML DELLA FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIO DAL 2021

I NUOVI CODICI PER LA COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

A partire dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato Xml della fattura elettronica vers.1.6, ma lo stesso potrà essere utilizzato in via facoltativa già a partire dal 1° ottobre 2020 e sino a fine anno.

Pertanto, in tale arco temporale, il SdI accetterà fatture elettroniche e note di variazione emesse sia con il nuovo tracciato che con quello attualmente in vigore, mentre a decorrere dal 2021 il SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Le modifiche più rilevanti, che si riportano di seguito, sono state apportate per rendere le codifiche più puntuali e aderenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale e consentire all’Agenzia di predisporre la bozza di dichiarazione annuale Iva da rendere disponibile ai contribuenti per il periodo 2021 (rilascio 2022).

Nuovi codici “Tipo Documento”

Con il tracciato attualmente in uso, il campo “Tipo Documento” è identificato con uno dei 7 codici seguenti:

TIPODESCRIZIONE
TD01Fattura
TD02Acconto/anticipo su fattura
TD03Acconto/Anticipo su parcella
TD04Nota di Credito
TD05Nota di Debito
TD06Parcella
TD20Autofattura

I codici che si utilizzeranno con il nuovo tracciato, saranno 18, ossia:

TIPODESCRIZIONE
TD01Fattura
TD02Acconto/anticipo su fattura
TD03Acconto/Anticipo su parcella
TD04Nota di Credito
TD05Nota di Debito
TD06Parcella
TD16Integrazione fattura reverse charge interno
TD17Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21Autofattura per splafonamento
TD22Estrazione beni da Deposito IVA
TD23Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Nuovi codici “Natura Operazione”

Il campo “Natura Operazione” va compilato nei casi in cui la fattura contenga operazioni non assoggettate ad imposta, ossia non soggette, esenti, fuori campo, non imponibili o assoggettate a regimi particolari.

Con il tracciato attualmente in uso, il campo “Natura Operazione” è identificato con uno dei 7 codici seguenti:

TIPODESCRIZIONE
N1escluse ex art.15
N2non soggette
N3non imponibili
N4esenti
N5regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

I codici che si utilizzeranno con il nuovo tracciato saranno i seguenti:

TIPODESCRIZIONE
N1escluse ex art.15
N2N2.1non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972
N2.2non soggette – altri casi
N3N3.1non imponibili – esportazioni
N3.2non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4esenti
N5regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6N6.1inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9inversione contabile – altri casi
N7IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)
    

Nuovi codici “Tipo Ritenuta”

Le novità al tracciato hanno introdotto anche nuovi codici “Tipo Ritenuta” permettendo così di codificare in fattura:

  • quando la ritenuta si riferisce a persone fisiche o giuridiche;
  • alcune tipologie di contributi particolari la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute.Il tracciato attualmente in uso prevede la sola distinzione di due codici:
TIPODESCRIZIONE
RT01Ritenuta d’acconto (ritenuta persone fisiche)
RT02Ritenuta d’acconto (ritenuta persone giuridiche)

I codici che si utilizzeranno con il nuovo tracciato saranno i seguenti:

TIPODESCRIZIONE
RT01Ritenuta d’acconto (ritenuta persone fisiche)
RT02Ritenuta d’acconto (ritenuta persone giuridiche)
RT03Contributo INPS
RT04Contributo ENASARCO
RT05Contributo ENPAM
RT06Altro contributo previdenziale

Caccia ai finti ristori: Gdf e gli 007 del Fisco arruolano Serpico

Caccia ai finti ristori: Circolare Fiamme Gialle. Analisi di rischio dei dati tra Guardia di Finanza e le Entrate. Al setaccio le liquidazioni periodiche Iva e le fatture elettroniche dei mesi di aprile 2019 e 2020. Le frodi più gravi segnalate in Procura

Scambio di dati “massivo” tra Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate per stanare le frodi sui contributi a fondo perduto. E per facilitare una consultazione puntuale delle informazioni acquisite nelle banche dati del Fisco scende in campo «Serpico profilato»: un applicativo che consente agli 007 del Fisco e agli operatori delle Fiamme Gialle di consultare gli esiti delle istanze di accesso al fondo perduto incrociando le informazioni acquisite con i dati Iva forniti dal portale “Fatture e Corrispettivi”.

Proprio mentre il Governo amplia la platea dei ristori con l’emanazione del quarto decreto dedicato alla saga dei bonus a fondo perduto per gli autonomi (professionisti sempre esclusi), la Guardia di Finanza fornisce ai reparti nuove istruzioni operative e all’indomani della formalizzazione ufficiale (19 novembre scorso) del protocollo di intesa sottoscritto con il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, per lo scambio di dati e informazioni sulle domande di erogazione dei ristori e di altre forme di aiuti previsti dai decreti anti-Covid 19.

Come spiegano dal Comando generale questo scambio massivo di dati saranno utilizzati anche dal Nucleo speciale Spesa pubblica e repressione frodi comunitarie per elaborare attività mirate, con analisi di rischio mirate così da consentire ai reparti territoriali di andare a colpo sicuro e contestare illecite fruizioni dei bonus pagati dallo Stato.

dal sole24 ore del 01/12/2020

nuova funzione Report annuali

da oggi nella sezione Utility–> reportistica è possibile avere un report dettagliato delle proprie sezioni in base ad una data specifica.

Ottimo strumento per eventuali studi di settore o per confrontare i vari anni fiscali prodotto/fatturato.

Continua con questa modifica la nostra intenzione di rendere fatturare.cloud un software utile anche ad uno studio manageriale della propria attività.

Software per i corrispettivi telematici

Avrebbe molti vantaggi per le aziende una soluzione solo software per la memorizzazione e invio dei dati degli scontrini elettronici. Laddove invece finora sono previsti solo registratori telematici fisici. L’ipotesi allo studio di Governo e aziende del settore

 Governo, nella persona del sottosegretario Pier Paolo Baretta, ha confermato che l’Agenzia delle Entrate ha già attivato tavoli con gli operatori del settore per individuare soluzioni software che “consentano, da un lato, di offrire più possibilità agli esercenti” e dall’altro di “garantire l’Amministrazione relativamente alla memorizzazione, sicurezza e inalterabilità dei dati con gli stessi livelli di garanzia offerti dai registratori telematici”.

Tale previsione normativa ha permesso all’Agenzia delle Entrate di definire, dapprima con Provvedimento del 28 ottobre 2016, le modalità di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi tramite “RT” Registratori telematici (apparecchiature hardware derivanti dai registratori di cassa o misuratori fiscali) e, a seguire, con Provvedimento del 18/04/2019, di individuare anche una modalità software via web gratuita messa a disposizione dalla stessa AdE.

Ma quali sono i vantaggi di una soluzione solo software per la memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri? Le motivazioni sono molteplici e possono essere suddivise in quattro ragioni principali di cui enumeriamo i rispettivi vantaggi:

La digitalizzazione del nostro sistema di impresa è di fondamentale importanza per colmare il gap di produttività e competitività necessario a rilanciare la crescita del nostro Paese. Tutte le principali istituzioni e il mondo scientifico concordano sulla necessità di accelerare il processo, cui alcune iniziative come industry 4.0 e la fatturazione elettronica hanno già dato impulso significativo.

Il cuore della trasformazione digitale in atto è rappresentato proprio dalla diffusione di soluzioni software, molto spesso in cloud, che oggi sono fortemente accessibili sia in termini di costi che facilità di implementazione e utilizzo.

  • Un software può essere facilmente approntato, modificato e mantenuto nel tempo, in modo ben più veloce e flessibile rispetto a uno strumento hardware;
  • La delivery, l’installazione e il successivo aggiornamento distribuito nel territorio possono avvenire quasi in tempo reale, senza necessità di presidio fisico e presenza in loco di personale specializzato;
  • Con l’avvio della fatturazione elettronica si sono organizzati nel mercato soggetti accreditati all’AdE (provider o hub) che possono garantire una trasmissione sicura e concentrata dei dati, limitando al contempo gli accessi ai sistemi di AdE.

Noi ci siamo con il nostro software fatturare.cloud, siamo pronti per predisporre, a un costo minimo, anche il modulo per l’invio dei corrispettivi telematici, non esitate a contattarci!!

Coronavirus: assistenza Fatturare.cloud

A partire da oggi, in ottemperanza del decreto ministeriale dell’ 8 Marzo 2020, la nostra azienda per garantire la massima salute dei suoi dipendenti e clienti, 👩🏼‍💻 lavorerà in modalità remota grazie allo #SmartWorking
👨🏼‍💻 Questo è possibile grazie ai nostri settori di attività, al nostro software gestionale che ci consente di lavorare al meglio anche non essendo in ufficio e di avere l’ausilio di mezzi come chat, calendari, Skype ecc.
🏅 Garantiamo quindi la qualità del nostro lavoro e la massima disponibilità per l’assitenza remota sul nostro software fatturare.cloud.

Puoi contattarci telefonicamente al 📞351 506 0107
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Bollo sulle e-fatture, in arrivo il nuovo calendario con iter corretto

n emendamento al decreto Milleproroghe modifica le semplificazioni relative al pagamento dell’imposta – su importi da versare inferiori a 250 euro nel primo trimestre oppure pari a 250 euro nel secondo e nel terzo – introdotte dal decreto fiscale (Dl 124/2019). Corretto l’errore nella definizione delle scadenze semestrali e fissati i versamenti il 20 luglio e il 20 ottobre.

Nuove ulteriori semplificazioni in arrivo per il pagamento dell’imposta di bollo, nel caso in cui gli importi da versare siano inferiori a 250 euro nel primo trimestre o a 250 euro nel primo e secondo trimestre. L’intervento, che non brilla per chiarezza e linearità, ha lo scopo principale di rivedere la semplificazione introdotta dall’articolo 17 del Dl 124/2019 per il quale la tempistica e le modalità di assolvimento erano sostanzialmente impraticabili.

La misura nel dettaglio

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